Art. 4.

      1. Per accedere ai benefìci di cui all'articolo 2, nonché al fine di assicurare livelli omogenei di servizi sul territorio nazionale e fatta salva l'autonoma disciplina delle regioni, le università della terza età devono possedere i seguenti requisiti:

          a) essere costituite con atto scritto e avere uno statuto;

          b) operare senza fini di lucro;

          c) perseguire esclusivamente l'attività dell'educazione degli adulti e degli anziani;

          d) svolgere un'attività strutturata da almeno due anni;

          e) disporre, per lo svolgimento delle proprie attività, di strutture idonee e di docenza qualificata.

      2. L'accesso alle agevolazioni di cui alla presente legge per le attività proposte e realizzate dalle università della terza età è subordinato alla programmazione operata dalle singole regioni, relativamente all'offerta formativa annuale. Le regioni individuano i criteri sui quali le università della terza età devono basare la qualità culturale dei programmi educativi, la preparazione dei docenti e la didattica. Alle regioni spettano, altresì, l'accertamento e la verifica, con cadenza periodica, della rispondenza ai predetti criteri.